La norma contrattuale collettiva per l’inquadramento nel livello superiore prevedeva, in via alternativa, o il coordinamento di altri lavoratori e l’assunzione del loro operato, oppure il possesso di una particolare specializzazione. Non era stato dedotto, né dimostrato, che i lavoratori del “118″ avessero la responsabilità dell’operato di altri lavoratori. Né le mansioni che gli interessati affermavano di avere svolto erano tali da richiedere una particolare specializzazione, perché quelle determinate attività dovevano essere effettuate in base ad un protocollo specifico, e che per la parte più delicata dovevano sempre essere presenti un infermiere professionale ed un medico. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).

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