La previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica che attribuisce al dipendente il quale abbia prestato la pronta disponibilità in giorno festivo senza svolgere tuttavia attività lavorativa (c.d. reperibilità passiva), un riposo compensativo, gli ha sostanzialmente attribuito la facoltà di eseguire la propria ordinaria obbligazione lavorativa in modo da poter recuperare il mancato riposo festivo, previa apposita domanda all’amministrazione. È questo infatti il senso che deve ragionevolmente riconoscersi all’espressione “senza riduzione del debito orario lavorativo”, cui è subordinata la spettanza del riposo compensativo. In altri termini, ferma restando l’ordinaria prestazione oraria settimanale globalmente immutata, le ricordate disposizioni consentono al lavoratore che ha prestato il turno di pronta disponibilità la fruizione di un giorno di riposo con conseguente variazione in aumento della durata dell’attività lavorativa prestata o da prestare negli altri giorni. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
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