Una gestante alla sesta settimana di gravidanza si era sottoposta ad intervento abortivo; dopo l’intervento, era stata dimessa senza essere informata circa la necessità di un successivo controllo, finalizzato alla verifica del buon esito dell’intervento ed in caso negativo alla ripetizione dello stesso; successivamente, sottopostasi ad ulteriori esami aveva accertato d’essere in stato di gravidanza alla ventesima settimana, con conseguente legale impossibilità di interrompere la stessa.
Il medico e/o l’azienda sanitaria, sono entrambi obbligati a fornire una prestazione in linea con i canoni della scienza medica e tenuti pertanto all’assolvimento di tale obbligo informativo, il primo nella fase di preparazione all’intervento, la seconda all’atto delle dimissioni, in sede di prescrizione di eventuali terapie e controlli.

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