Il Tribunale di Siena, con sentenza dello scorso 28 novembre 2014, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, tra loro in solido, al risarcimento, del danno in favore dei ricorrenti, difesi dai legali Anaao, derivante dalla tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, oltre alle conseguenze sul piano assicurativo-previdenziale, rivalutazione monetaria e interessi legali.


Nello specifico, il danno è stato determinato dal Giudice, nell’ammontare della differenza tra quanto percepito dai ricorrenti a titolo di borsa di studio ed il migliore trattamento economico/contributivo previsto dal D.lgs. n. 266 del 2005 e dal DPCM 7 marzo 2007, normativa quest’ultima che ha reso pienamente operativo, solo a partire dall’a.a. 2006/2007, il contratto di formazione specialistica introdotto nel ’99 con il D.lgs. 368.

Nell’occasione il Tribunale, dopo aver confermato la propria competenza territoriale rigettando le eccezioni delle amministrazioni convenute ed accogliendo l’impostazione del ricorso Anaao, ha ribadito la durata decennale del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, la cui decorrenza va però verificata tenendo conto dall’effettiva data di conseguimento della specializzazione e di eventuali atti interruttivi posti in essere dal 1999 in poi.

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